COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b) Ricorso della società A.S.D. GRAVELLONA CALCIO 1924 avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 23 del 1311 8 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara GRAVELLONA – OMEGNA del 2112008, Campionato di Promozione Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 04/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della società A.S.D. GRAVELLONA CALCIO
1924 avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa
in C.U. n. 23 del 1311 8 del Comitato Regionale
Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara
GRAVELLONA - OMEGNA del 2112008, Campionato di
Promozione Girone A
Con ricorso inviato in data 18112008 la Società U.C.D. GRAVELLONA
interpone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con il
quale il Giudice Sportivo, rilevata l’irregolare posizione del calciatore
ATTAH Samuel nella gara in oggetto, applicava le conseguenti sanzioni.
Il reclamo non può essere esaminato nel merito, in quanto la Società
ricorrente ha omesso di inviare copia dell’atto alla controparte o
comunque di allegare la prova al ricorso così come previsto dall’art. 46
comma 5 C.G.S per i casi in cui il gravame verta su episodi e
circostanze che possano modificare il risultato conseguito.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, dichiara
INAMMISSIBILE
il reclamo in oggetto e la società A.S.D. GRAVELLONA CALCIO tenuta al pagamento della relativa tassa di € 130 che non risulta versata.
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