COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale a)Ricorso del G.S.D. SAN REMO 72 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta n. 25 del 20.11.2008, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro giornate al giocatore DE CONCILIS Vladimiro (gara Bassa Val Susa/San Remo 72 del 16.11.2008-Campionato di I Categoria Girone E)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
a)Ricorso del G.S.D. SAN REMO 72 avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul
comunicato ufficiale Com. Reg. Piemonte e Valle
d’Aosta n. 25 del 20.11.2008, con il quale veniva
comminata la squalifica per quattro giornate al
giocatore DE CONCILIS Vladimiro (gara Bassa Val
Susa/San Remo 72 del 16.11.2008-Campionato di I
Categoria Girone E)
Con il ricorso in oggetto, pervenuto in data 24.11.2008, integrato da
successivo ricorso del 29.11.2008, la società SAN REMO 72 richiede una
riduzione della sanzione comminata al proprio giocatore sig. De Concilis
Vladimiro, contestando le risultanze del rapporto arbitrale ed affermando
che il giocatore nell’effettuare la rimessa laterale non avrebbe
scagliato il pallone contro il direttore di gara, bensì verso un proprio
compagno di squadra che in effetti lo avrebbe ricevuto per proseguire
l’azione di gioco.
La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e la documentazione di
gara, sentita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta,
ritiene che la volontarietà del gesto sanzionato non possa essere messa
in dubbio, tenuto conto delle risultanze del rapporto arbitrale che, come
noto, costituisce piena prova per gli organi della giustizia sportiva.
Tuttavia, considerata la modesta gravità del gesto ed il fatto che il
direttore di gara, informalmente sentito, ha confermato che il pallone
scagliato dal giocatore squalificato lo avrebbe in effetti soltanto
sfiorato, codesta Commissione ritiene equo disporre una lieve riduzione
della sanzione.
Per tali motivi
SI RIDUCE
A tre giornate la squalifica comminata al giocatore DE CONCILIS
Vladimiro. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non
risulta versata.
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