COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo proposto dalla Società FENUSMA 2008 avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara FENUSMA – QUART disputatasi il 15/11/08 nell’ambito del Campionato Juniores provinciale – Girone A. (C. U. n° 16 del 19/11/08 della Delegazione provinciale di Aosta).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo proposto dalla Società FENUSMA 2008 avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara FENUSMA - QUART disputatasi il 15/11/08 nell’ambito del Campionato Juniores provinciale – Girone A. (C. U. n° 16 del 19/11/08 della Delegazione provinciale di Aosta). Con il reclamo in oggetto, la Società FENUSMA 2008 contesta le decisioni assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 16 del 19/11/08 della Delegazione provinciale di Aosta, e si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica per sette gare inflitta al proprio giocatore DROZ Thierry. La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo provvedimento dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede la riduzione delle giornate di squalifica. Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce che, durante lo svolgimento della gara FENUSMA – QUART del 15/11/08 del Campionato Juniores provinciale – Girone A, al 27° del secondo tempo il n° 13 della Società FENUSMA, a seguito del provvedimento di espulsione decretato nei suoi confronti, gli si avvicinava e lo schiaffeggiava leggermente. La Società reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio giocatore, attribuisce all’eccessivo nervosismo il fatto che lo stesso abbia dato all’arbitro due pacche fra la spalla ed il collo profferendo in modo ironico l’espressione “bravo! bravo!”. La Commissione disciplinare territoriale, dopo aver, sia pure in modo informale, provveduto a contattare telefonicamente il direttore di gara, il quale, ribadendo quanto riportato nel rapporto, ha dichiarato di non aver subito alcun tipo di lesione a causa della lieve entità delle manate ricevute; ritenuto che la squalifica per sette gare appare eccessiva, in considerazione che il comportamento del giocatore, anche se decisamente da biasimare, non può essere ricondotto nella sfera dei fatti violenti, dal momento che il giocatore si è limitato a dare dei semplici, se pur sconvenienti, buffetti al direttore di gara; DELIBERA in parziale accoglimento del proposto reclamo, di ridurre a quattro giornate la squalifica inflitta al calciatore DROZ Thierry, nulla disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla società reclamante.
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