COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo proposto dalla Società FENUSMA 2008 avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara FENUSMA – QUART disputatasi il 15/11/08 nell’ambito del Campionato Juniores provinciale – Girone A. (C. U. n° 16 del 19/11/08 della Delegazione provinciale di Aosta).
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
b)Reclamo proposto dalla Società FENUSMA 2008
avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in
riferimento alla gara FENUSMA - QUART disputatasi il
15/11/08 nell’ambito del Campionato Juniores
provinciale – Girone A. (C. U. n° 16 del 19/11/08
della Delegazione provinciale di Aosta).
Con il reclamo in oggetto, la Società FENUSMA 2008 contesta le decisioni
assunte dal Giudice sportivo, riportate sul C.U. n° 16 del 19/11/08 della
Delegazione provinciale di Aosta, e si duole, in particolare,
dell’eccessiva durata della squalifica per sette gare inflitta al proprio
giocatore DROZ Thierry.
La Società reclamante sostiene che l’eccessiva severità adottata nel suo
provvedimento dal Giudice sportivo è basata su una ricostruzione dei
fatti risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede la riduzione
delle giornate di squalifica.
Nel rapporto di gara l’arbitro riferisce che, durante lo svolgimento
della gara FENUSMA – QUART del 15/11/08 del Campionato Juniores
provinciale – Girone A, al 27° del secondo tempo il n° 13 della Società
FENUSMA, a seguito del provvedimento di espulsione decretato nei suoi
confronti, gli si avvicinava e lo schiaffeggiava leggermente.
La Società reclamante, pur stigmatizzando il comportamento del proprio
giocatore, attribuisce all’eccessivo nervosismo il fatto che lo stesso
abbia dato all’arbitro due pacche fra la spalla ed il collo profferendo
in modo ironico l’espressione “bravo! bravo!”.
La Commissione disciplinare territoriale,
dopo aver, sia pure in modo informale, provveduto a contattare
telefonicamente il direttore di gara, il quale, ribadendo quanto
riportato nel rapporto, ha dichiarato di non aver subito alcun tipo di
lesione a causa della lieve entità delle manate ricevute;
ritenuto che la squalifica per sette gare appare eccessiva, in
considerazione che il comportamento del giocatore, anche se decisamente
da biasimare, non può essere ricondotto nella sfera dei fatti violenti,
dal momento che il giocatore si è limitato a dare dei semplici, se pur
sconvenienti, buffetti al direttore di gara;
DELIBERA
in parziale accoglimento del proposto reclamo, di ridurre a quattro
giornate la squalifica inflitta al calciatore DROZ Thierry, nulla
disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta
versata dalla società reclamante.
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