COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale c)Reclamo dell’A.S.D. PEROSA FOOT-BALL CLUB avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 15 del 27/11/2008, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara PEROSA A.S.D. – BORGARETTO CALCIO, disputata in data 22/11/08 nell’ambito del campionato Juniores organizzato dalla delegazione di Pinerolo.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 11/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
c)Reclamo dell’A.S.D. PEROSA FOOT-BALL CLUB avverso
la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul
comunicato ufficiale n. 15 del 27/11/2008, con
riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso
adottate in relazione alla gara PEROSA A.S.D. –
BORGARETTO CALCIO, disputata in data 22/11/08
nell’ambito del campionato Juniores organizzato
dalla delegazione di Pinerolo.
Con il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale indicato
all’oggetto il Giudice Sportivo presso la delegazione provinciale di
Pinerolo adottava a carico della società ricorrente le sanzioni della
perdita della gara e dell’ammenda di € 50,00 a titolo di responsabilità
oggettiva, per la sospensione dell’incontro PEROSA - BORGARETTO
provocata dal mancato funzionamento dell’illuminazione dell’impianto
sportivo.
Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a
disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover annullare il
provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito
evidenziate.
Preliminarmente è opportuno evidenziare che nel proprio referto il
direttore di gara segnalava che il mancato funzionamento dell’impianto
d’illuminazione, che comportò la sospensione della gara, era
riconducibile alla mancata erogazione della corrente elettrica da parte
della centrale e non da una cattiva manutenzione dello stesso.
In allegato al presente reclamo, a conforto di quanto dichiarato dal
direttore di gara, la società ricorrente ha prodotto a questa Commissione
Disciplinare una dichiarazione sottoscritta dal sig. Andrea MOGLIA,
responsabile tecnico dell’ENEL, nella quale si evidenzia che il mancato
funzionamento dell’impianto sarebbe dipeso da un disservizio dell’azienda
erogatrice del servizio di corrente elettrica, che nella giornata di
sabato 22/11/2008 ha dovuto interrompere a più riprese l’erogazione di
corrente elettrica tra le 15,39 e le 19,22, a causa di eventi eccezionali
che hanno interessato l’impianto di distribuzione a 15000 volts.
Rilevato pertanto che, alla luce di quanto affermato dal direttore di
gara nel referto dell’incontro de quo e della dichiarazione citata, non
sussistono ragioni per addebitare l’interruzione della partita alla
eventuale incuria nella gestione dell’impianto d’illuminazione da parte
dei ricorrenti, atteso che vi è semmai la prova contraria che il mancato
funzionamento delle luci sia stato provocato dalla temporanea ed
eccezionale interruzione della erogazione di corrente elettrica da parte
del fornitore e che tale situazione fosse del tutto imprevedibile per il
ricorrente, con conseguente applicazione nel caso in esame del principio
di cui all’art. 17, comma IV, seconda parte, C.G.S,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, delibera di accogliere il reclamo proposto
dall’A.S.D. PEROSA FOOT-BALL CLUB e di annullare il provvedimento
disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società
reclamante e pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 15 del 27/11/2008,
disponendo la ripetizione dell’incontro A.S.D. PEROSA – BORGARETTO
CALCIO.
In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla
tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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