COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 18/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (dal comunicato ufficiale n. 43/cdn) (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI VORMOLA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Ciriè Calcio a Cinque) E DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING ROSTA (all’epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque) (nota n. 1754/969pf07-08/SS/en del 15.10.2008)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 18/12/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale
(dal comunicato ufficiale n. 43/cdn)
(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
LUIGI VORMOLA (all’epoca dei fatti Presidente della Soc.
ASD Ciriè Calcio a Cinque) E DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING
ROSTA (all’epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque)
(nota n. 1754/969pf07-08/SS/en del 15.10.2008)
Visti gli atti, sentito il rappresentante della Procura federale che ha concluso
per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi quattro
di inibizione per il Vormola e 500,00 di ammenda per la Società ASD Sporting
Rosta, osserva: la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare
il sig. Luigi Vormola, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Ciriè Calcio a
Cinque, nonché la Società A.S.D. Sporting Rosta, all’epoca dei fatti ASD Ciriè
Calcio a Cinque, loro contestando le violazioni in epigrafe trascritte, in quanto
nella stagione 2007/2008 era stato utilizzato in due gare del Campionato di Serie
A/2 in qualità di allenatore il sig. Antonio Punzurudu che era privo di
tesseramento.
Le gare erano state disputate il 17 novembre ed il 15 dicembre 2007, mentre il
tesseramento del sig. Punzurudu era avvenuto con autorizzazione in deroga a
decorrere dal 1 ° febbraio 2008.
I deferiti non hanno controdedotto, né sono comparsi nell’udienza fissata innanzi
questa Commissione, nel corso della quale la Procura Federale, richiamati i motivi
del deferimento, ha chiesto comminarsi la sanzione di mesi quattro di inibizione
per il Sig. Luigi Vormola e l’ammenda di € 500,00 per la Società ASD Sporting
Rosta.
Il deferimento è fondato e dev’essere accolto.
Le violazioni contestate ai deferiti risultano documentalmente provate tanto dal
modulo afferente il tesseramento del Punzurudu a far data 1° febbraio 2008, quanto
dalle distinte della Società ASD Ciriè Calcio a Cinque delle gare di campionato di
cui sopra, nelle quali il nominativo del Punzurudu era stato inserito quale
allenatore.
Le sanzioni richieste appaiono congrue e vanno pertanto accolte.
P.Q.M.
commina al sig. Luigi Vormola, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Ciriè
Calcio a Cinque, l’inibizione di mesi quattro ed alla Società ASD Sporting Rosta,
all’epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque, l’ammenda di € 500,00
(cinquecento/00).
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