COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo dell’A.S.D. NUOVO REAL BORGARO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 del 11/12/2008, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara PERTUSA BIGLIERI – NUOVO REAL BORGARO, disputata in data 7/12/08 nell’ambito del Campionato di Prima categoria, girone D, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 23/12/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b)Reclamo dell’A.S.D. NUOVO REAL BORGARO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 del 11/12/2008, con riferimento alle sanzioni disciplinari dallo stesso adottate in relazione alla gara PERTUSA BIGLIERI – NUOVO REAL BORGARO, disputata in data 7/12/08 nell’ambito del Campionato di Prima categoria, girone D, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta. Con il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale indicato all’oggetto il Giudice Sportivo ha disposto le squalifiche del sig. MODAFFARI Tonino (allenatore del NUOVO REAL BORGARO) e del calciatore DI NOBILE Lazzaro. Entrambi i provvedimenti disciplinari sono riconducibili al comportamento minaccioso e offensivo tenuto al termine della gara dai due tesserati della citata società nei confronti dell’arbitro e annotati dallo stesso con dovizia di particolari nel supplemento al rapporto di gara. Avverso al citato provvedimento ricorre l’A.S.D. NUOVO REAL BORGARO, con reclamo sottoscritto dal Presidente in data 11/12/2008, la quale da un lato evidenzia l’errore di persona commesso dal direttore di gara nell’identificare in MODAFFARI Tonino quale uno dei due soggetti che lo avrebbero insultato al termine della gara, dall’altro che il giocatore DI NOBILE, pur reo di avere insultato l’arbitro, si sarebbe limitato a reagire agli attacchi verbali e anche fisici posti in essere nei suoi confronti da parte di un giocatore ed alcuni tifosi della squadra avversaria. Rilevata preliminarmente la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover riformare parzialmente il provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito evidenziate. Per quanto riguarda la responsabilità del sig. MODAFFARI Tonino in merito alle condotte descritte dall’arbitro non sussistono dubbi, atteso che da un lato è del tutto inverosimile che l’arbitro possa avere confuso l’allenatore della squadra con il dirigente accompagnatore CHIRULLI Angelo, dall’altro lo stesso direttore di gara spende parole di elogio nei confronti di quest’ultimo e del suo tentativo di rasserenare gli animi del proprio allenatore e del DI NOBILE, mostrando in tal modo di aver perfettamente riconosciuto i rispettivi ruoli e distinto le condotte dagli stessi tenuti in occasione dei fatti in questione. In parte diversa deve essere, per contro, la valutazione del comportamento tenuto dal DI NOBILE al di fuori dello spogliatoio e solo in parte constatata dal direttore di gara. Proprio la circostanza che quest’ultimo non abbia assistito integralmente alla parte iniziale del diverbio occorso tra il DI NOBILE da un lato, e i giocatori e i tifosi avversari dall’altro, depone invero a favore del primo: in applicazione del principio del favor rei e della massima di esperienza che spesso certe condotte violente e irrazionali trovano la loro fonte in una condotta quantomeno provocatoria posta in essere da parte di chi tale violenza finisce per subire. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dispone la conferma della squalifica applicata al sig. MODAFFARI Tonino e in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. NUOVO REAL BORGARO riduce a tre giornate la squalifica inflitta al sig. DI NOBILE Lazzaro. In seguito all’accoglimento parziale del reclamo nulla si stabilisce in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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