COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RABBIA Felice, Presidente A.S.D. COURMAYEUR, della società A.S.D. COURMAYEUR per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 3 Reg. L.N.D. la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 22/01/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
del signor RABBIA Felice, Presidente A.S.D.
COURMAYEUR, della società A.S.D. COURMAYEUR per
rispondere rispettivamente il primo della violazione
di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione
all’art. 30 comma 3 Reg. L.N.D. la Società della
violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.
Con atto del 1311 8 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa
Commissione il sig. RABBIA Felice per avere nella sua qualità di
Presidente delle società COURMAYEUR, in violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità sportiva, consentito la partecipazione
della propria Società al primo torneo “Giovani promesse” organizzato
dalla A.S.D. CERVESAME BIELLA nel mese di settembre 2007 nonostante il
preventivo parere contrario espresso, in merito a tale partecipazione
dalla Delegazione Provinciale di Aosta; la società COURMAYEUR per
responsabilità diretta nel comportamento ascritto al proprio Presidente.
Nella seduta 161 9, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv.
Stefano PAPA in rappresentanza della Procura Federale, il sig. RABBIA
Felice e il sig. RISSO Luis in qualità di attuale Presidente della
società A.S.D. COURMAYEUR..P
reliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i
presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a
norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta
delle parti).
Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico
del sig. RABBIA giorni venti di inibizione, a carico della società
COURMAYEUR ammenda di € 350,00..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono
elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità del
tesserato e della Società incolpata e considerata la congruità della
sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle
parti..
P. Q. M.
La Commissione Disciplinare applica, a norma dell’art.23 C.G.S., le
seguenti sanzioni:
- a carico del sig. RABBIA Felice giorni venti di inibizione, ,
- a carico della società U.S.D. COURMAYEUR ammenda di € 350,00
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 22/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor RABBIA Felice, Presidente A.S.D. COURMAYEUR, della società A.S.D. COURMAYEUR per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 comma 3 Reg. L.N.D. la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S."