COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. BORGOSESIA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara GOZZANO – BORGOSESIA, disputata il 04/01/09 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A ( Comunicato Ufficiale n° 40 del 13/01/09)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 29/01/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. BORGOSESIA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla gara GOZZANO – BORGOSESIA, disputata il 04/01/09 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A ( Comunicato Ufficiale n° 40 del 13/01/09) Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. BORGOSESIA CALCIO contesta le decisioni, pubblicate sul C.U. n° 40 del 13/01/09, assunte dal Giudice sportivo in merito alla gara GOZZANO – BORGOSESIA disputata il 04/01/09 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone A. La reclamante si duole, in particolare, dell’eccessiva durata della squalifica, fino al 07/02/09, inflitta al proprio allenatore MAZZIA Lorenzo e ne chiede la riduzione. La Commissione disciplinare territoriale, rilevato preliminarmente che il C.G.S. prevede, all’art. 45, punto 3, lett. b) la non impugnabilità in alcuna sede dei provvedimenti disciplinari che comportino, fra l’altro, la squalifica per i tecnici per un periodo di tempo fino ad un mese; che il tempo intercorrente fra la data del 14/01/09, giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U. che riporta il provvedimento impugnato, data dalla quale decorre la squalifica, come previsto dall’art. 22, comma 2 del C.G.S., ed il 07/02/09, termine della squalifica, è inferiore ad un mese; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di € 130,00 che non risulta versata dalla A.S.D. BORGOSESIA CALCIO, CONFERMA la squalifica fino al 07/02/2009 inflitta all’allenatore MAZZIA Lorenzo.
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