COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della Società CHISOLA CALCIO in ordine alla gara CHISOLA CALCIO – AIRASCHESE del 22.02.2009, di cui al punto 5.1.1 del Comunicato Ufficiale n. 53 del 26.02.2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Campionato Eccellenza, Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo della Società CHISOLA CALCIO in ordine
alla gara CHISOLA CALCIO - AIRASCHESE del
22.02.2009, di cui al punto 5.1.1 del Comunicato
Ufficiale n. 53 del 26.02.2009 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Campionato
Eccellenza, Girone B
La Società CHISOLA CALCIO ha preannunciato con un fax del 28.02.2009
ricorso avverso il provvedimento disciplinare riguardante il proprio
dirigente Pairetto Alberto inibito sino al 28.03.2009, richiedendo copia
degli atti ufficiali di gara.
La Società non ha fatto pervenire la relativa motivazione.
Pertanto, ai sensi dell’ art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, questa
Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l’appello è
54
inammissibile e conseguentemente dev’essere addebitato alla società ASD
CHISOLA CALCIO l’importo di € 130,00 quale tassa reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della Società CHISOLA CALCIO in ordine alla gara CHISOLA CALCIO – AIRASCHESE del 22.02.2009, di cui al punto 5.1.1 del Comunicato Ufficiale n. 53 del 26.02.2009 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Campionato Eccellenza, Girone B"