COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo della società BAFANA BAFANA avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di Torino nei confronti della società stessa, come da comunicato ufficiale n. 38 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Torino in data 19/03/2009, con riferimento alla gara GABETTO REAL PICCO – BAFANA BAFANA disputata in data 8/03/09, nell’ambito del Campionato di Terza CATEGORIA, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Torino
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo della società BAFANA BAFANA avverso i
provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo di Torino nei confronti della società
stessa, come da comunicato ufficiale n. 38
pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Torino
in data 19/03/2009, con riferimento alla gara
GABETTO REAL PICCO - BAFANA BAFANA disputata in data
8/03/09, nell’ambito del Campionato di Terza
CATEGORIA, organizzato dalla Delegazione Provinciale
di Torino
Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo ha disposto a carico del
ricorrente: l’assegnazione della gara persa; l’inibizione del dirigente
accompagnatore sig. FACECCHIA Antonio sino al 30/6/2009, l’applicazione
dell’ammenda di € 100,00 e di precludere la partecipazione ad ulteriori
gare del campionato in corso giocatore MOT GELU ALEXANDRU, risultato non
in regola con il tesseramento nei confronti della stessa.
Rilevata preliminarmente la tempestività del reclamo ed esaminati tutti
gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover
accogliere il reclamo e annullare integralmente il provvedimento del
Giudice Sportivo, in quanto contrariamente a quanto dallo stesso
accertato il sig. MOT GELU ALEXANDRU risulta regolarmente tesserato con
la società BAFANA BAFANA per la sola stagione sportiva 2008/2009 con
decorrenza dal 28/11/2008, come risulta pacificamente dalla comunicazione
della Commissioni tesseramenti F.I.G.C. in Roma protocollo n. 14824 13 VB
AP allegata agli atti.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo proposto
dalla Società BAFANA BAFANA di omologare il risultato conseguito sul
campo, nulla disponendo in ordine alla tassa di reclamo che non risulta
versata.
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