COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo dell’ATLETICO PONT avverso la squalifica sino al 31/12/09 inflitta dal Giudice Sportivo di Ivrea ai danni di CABRAS Gianclaudio e CAFORIO Massimo e all’ammenda comminata nei confronti della società ATLETICO PONT, come da comunicato ufficiale n. 34 pubblicato dalla Delegazione Distrettuale di IVREA in data 11/03/2009, con riferimento alla gara ATLETICO PONT F.C. – A.S.D. OZEGNA, disputata in data 1/03/09 nell’ambito del Campionato Di Terza CATEGORIA, organizzato dalla delegazione Distrettuale di Ivrea

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale e) Reclamo dell’ATLETICO PONT avverso la squalifica sino al 31/12/09 inflitta dal Giudice Sportivo di Ivrea ai danni di CABRAS Gianclaudio e CAFORIO Massimo e all’ammenda comminata nei confronti della società ATLETICO PONT, come da comunicato ufficiale n. 34 pubblicato dalla Delegazione Distrettuale di IVREA in data 11/03/2009, con riferimento alla gara ATLETICO PONT F.C. – A.S.D. OZEGNA, disputata in data 1/03/09 nell’ambito del Campionato Di Terza CATEGORIA, organizzato dalla delegazione Distrettuale di Ivrea Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo ha inflitto plurime sanzioni disciplinari ai danni della società ricorrente e dei propri tesserati, per i fatti violenti minacciosi e gravemente antisportivi occorsi nei confronti del direttore di gara designato in occasione dell’incontro di cui all’oggetto. In relazione a tali fatti il ricorrente chiede una modifica parziale del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, sostenendo che i due giocatori indicati in premessa e individuati dall’arbitro come responsabili in concorso con altri all’aggressione perpetrata ai suoi danni non lo avrebbero colpito e che l’ammenda di € 200,00 alla società sarebbe del tutto immotivata in quanto sia i dirigenti che l’allenatore della squadra si sarebbero attivati, i primi per calmare i giocatori in campo e accompagnare l’arbitro alla propria auto a partita ultimata, il secondo per allontanare dall’arbitro i giocatori più violenti. La ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, tuttavia, appare in palese contraddizione con quanto sostenuto dall’arbitro nel preciso e dettagliato supplemento al referto di gara contenuto agli atti. Dallo stesso emerge infatti non solo la precisa responsabilità dei due soggetti per i quali si richiede l’annullamento della sanzione ma anche quella oggettiva della società, i cui dirigenti, a detta del direttore di gara, avrebbero omesso di riportare la calma sia in campo che sugli spalti unendosi al coro di insulti che dagli stessi si è levato nel corso di tutta la gara. Rilevata preliminarmente la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover respingere il reclamo e confermare il provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito evidenziate. A prescindere dalle argomentazioni del reclamo, che di per sé non sono idonee a superare la precisa ricostruzione del fatto offerta dal direttore di gara, la gravità del comportamento tenuto dai calciatori dell’ATLETICO PONT e dai suoi sostenitori è tale da giustificare pienamente la misura delle sanzioni inflitte. La stessa società ricorrente, lungi dal contestare gli accadimenti si limita ad affermare che i due calciatori di cui all’oggetto non avrebbero colpito l’arbitro, senza peraltro escludere la loro partecipazione all’aggressione del medesimo e, in relazione all’ammenda a carico della società, che i dirigenti lo avrebbero regolarmente accompagnato all’autovettura, senza neppure negare il comportamento violento e ingiurioso dei propri sostenitori. Rilevato in merito alla responsabilità dei due calciatori a favore dei quali viene opposto reclamo che l’identificazione dell’arbitro appare corretta, come indirettamente confermato dalla circostanza che pur avendo subito l’aggressione da parte di un numero più consistente di calciatori del PONT il direttore di gara si è limitato ad indicare espressamente solo quelli da lui identificati senza ombra di dubbio, il preteso accompagnamento dell’arbitro alla propria auto, peraltro smentito dall’interessato, non sarebbe stato comunque sufficiente ad escludere la responsabilità oggettiva della società in relazione al comportamento incivile dei propri sostenitori. 56 P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo proposto dall’ATLETICO PONT F.C., disponendo l’addebito della tassa di reclamo pari ad € 130,00 sul conto della medesima società.
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