COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo della Società CENISIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n.33 del 12 febbraio 2009della Delegazione Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità della posizione dei giocatori PALAGONIA SIMONE e FORESTELLO MARCO nella gara CENISIA – CIT TURIN LDE del 1 febbraio 2009 valida per il Campionato Allievi
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
f) Reclamo della Società CENISIA avverso la
decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U.
n.33 del 12 febbraio 2009della Delegazione
Provinciale di Torino in riferimento alla regolarità
della posizione dei giocatori PALAGONIA SIMONE e
FORESTELLO MARCO nella gara CENISIA – CIT TURIN LDE
del 1 febbraio 2009 valida per il Campionato Allievi
Il reclamo in oggetto (unitamente ad altri due decisi con separato
provvedimento ma attinenti alle medesime questioni) ha reso necessaria
una attenta analisi di quanto sostenuto, peraltro in modo pregevole, dal
difensore della ricorrente con atto scritto e nella discussione
all’udienza del 6.3.2009.
Occorre sin da subito rilevare che il merito della decisione del G.S. non
è in discussione (e nemmeno espressamente contestato dalla ricorrente): i
giocatori PALAGONIA SIMONE e FORESTELLO MARCO quando hanno partecipato
alla gara non erano ancora stati tesserato per la reclamante (data
tesseramento per entrambi il 13.2.09 v. comunicazione in atti).
La ricorrente solleva questioni di natura procedurale in relazione alle
modalità di acquisizione della cosiddetta notitia criminis, alla
competenza dell’organo di giustizia sportiva ed alla attivazione del
procedimento.
Rileva inoltre l’eccessività delle sanzioni inflitte e ne chiede, in
estremo subordine, l’annullamento o la riduzione.
Tutte le istanze della reclamante devono essere respinte anche se
suggestive e meritevoli di attenzione.
L’infondatezza delle lamentele di ordine procedurale emerge in maniera
inequivocabile dal dettato normativo dell’art.29 comma 7 C.G.S. così come
modificato con delibera 28 luglio 2008 pubblicata in pari data sul
Comunicato Ufficiale n. 26/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio con
il quale si è sottratta alla competenza della Commissione Disciplinare in
prima istanza la materia della posizione irregolare di giocatori e
assistenti di parte, riservandola in via esclusiva al Giudice Sportivo
che, ai sensi del successivo comma 8, instaura il relativo procedimento
d’ufficio sulla base delle risultanze degli atti di gara ovvero a seguito
di reclamo.
L’espressa previsione nei termini sopra indicati della competenza del
G.S. e della rilevabilità d’ufficio della irregolare posizione del
giocatore supera tutte le questioni poste dalla reclamante anche quella
relativa alla presunta violazione del diritto di difesa per mancata
instaurazione del contraddittorio ovvero per omessa comunicazione
dell’avvio del procedimento (onere non previsto dal C.G.S. che, invece,
laddove risulta necessario lo ha espressamente detto, come nel caso dei
deferimenti per illecito disciplinare).
Le questioni procedurali devono pertanto essere disattese, così come
stessa sorte meritano le richieste formulate in via subordinata atteso
che le sanzioni inflitte appaiono eque e giuste.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare dichiara di respingere il ricorso in oggetto.
Pone a carico della società CENISIA la tassa di reclamo non risultando
versata.
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