COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori N’DIA KOFFI Georges Hervè, calciatore, EANDI Marco e SCOGNAMIGLIO Antonio, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della società LEINÌ e della società A.S.D. LEINÌ per rispondere il primo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma 6 N.O.I.F., il secondo delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 e art. 10 comma 2 C.G.S in riferimento all’art. 40 comma 6 N.O.I.F, il terzo delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S in relazione artt. 7 comma 1 e 18 Statuto Federale e 61 NOIF, la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 61 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 4.2. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori N’DIA KOFFI Georges Hervè, calciatore, EANDI Marco e SCOGNAMIGLIO Antonio, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della società LEINÌ e della società A.S.D. LEINÌ per rispondere il primo delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., in riferimento all’art. 40 comma 6 N.O.I.F., il secondo delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 e art. 10 comma 2 C.G.S in riferimento all’art. 40 comma 6 N.O.I.F, il terzo delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S in relazione artt. 7 comma 1 e 18 Statuto Federale e 61 NOIF, la Società della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. Con atto del 3/2/09 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. N’DIA KOFFI Georges Hervè, calciatore per avere falsamente affermato di non essere tesserato per Federazione estera nell’atto di richiesta del tesseramento per la ASD LEINÌ, il sig. EANDI, Presidente della Società per aver richiesto il tesseramento del calciatore medesimo non avente titolo senza porre in essere le opportune verifiche in merito al suo status ed averne consentito la partecipazione a tre gare, il sig. SCOGNAMIGLIO per aver redatto e sottoscritto le distinte di n.3 gare attestando la regolarità del tesseramento del suddetto calciatore, nonché la Società medesima a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento ascrivibile al proprio Presidente e al suoi tesserati. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata il 6102008 dall’Ufficio Tesseramenti alla Procura Federale dell’irregolarità della domanda di tesseramento del calciatore N’DIA KOFFI Georges Hervè presentata dalla LEINÌ che includeva dichiarazione sottoscritta dall’interessato di non essere tesserato per Federazione estera mentre da certificazione della F.F.F. (Federazione Francese) del 1108 risultava tesserato per la Società ENTENTE SPORTIVE DES PETITS ANGES. L’attività d’indagine si esauriva nell’acquisizione della documentazione utile ai fini della decisione. Nella seduta del 20/3/09, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale nonché i tesserati e la società incolpati. Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva i presenti della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti) e tutti i tesserati incolpati aderivano alla proposta della Procura Federale .restando da definire solo la posizione della Società. Venivano pertanto concordate tra le parti le seguenti sanzioni: a carico del sig. N’DIA KOFFI mesi quattro di squalifica, a carico dei sig.ri EANDI e SCOGNAMIGLIO mesi due di inibizione ciascuno... Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva, quindi l’applicazione delle sanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica e dell’ammenda di € 2.000 a carico della società LEINÌ. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto attiene all’accordo intercorso tra le parti, ritenuto che non vi sono elementi atti ad escludere la sussistenza della responsabilità dei tesserati incolpati e considerata la congruità della sanzione concordata, va deliberato l’accoglimento della richiesta delle parti. In riferimento alla Società la responsabilità sia diretta che oggettiva è conseguenza dell’accertamento delle condotte negligenti tenute dal Presidente e dal proprio Dirigente. Va, tuttavia, considerato che la condotta in contestazione è costituita dal mancato espletamento di oneri burocratici e che le irregolarità scaturite hanno arrecato vantaggi modestissimi al LEINÌ. Si ritiene, pertanto, opportuno contenere nei minimi l’inevitabile penalizzazione per l’irregolare svolgimento delle gare. Alla luce di quanto sopra si stima equo infliggere alla Società incolpata le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica nella presente stagione sportiva e dell’ammenda per € 1.500. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, sull’accordo delle parti, applica ai Tesserati incolpati le seguenti sanzioni: - a carico del signor N’DIA KOFFI Georges Hervè la sanzione della squalifica per mesi quattro. - a carico del sig. EANDI Marco la sanzione dell’inibizione per mesi due. - A carico del sig. SCOGNAMIGLIO Antonio la sanzione dell’inibizione per mesi due. Dichiara la società A.S.D. LEINI responsabile delle violazioni contestate e conseguentemente applica alla medesima le sanzioni della penalizzazione di punti uno (prima squadra) e dell’ammenda per € 1.500,00 (millecinquecento0)
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