COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.C. MERONI CALCIO avverso decisione del G.S. relativa alla gara BORGATA LESNA – MERONI RIVOLI del 22 marzo 2009 valida per il campionato di Seconda categoria pubblicata sul c.u. nr. 40 del 26.3.2009

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.C. MERONI CALCIO avverso decisione del G.S. relativa alla gara BORGATA LESNA – MERONI RIVOLI del 22 marzo 2009 valida per il campionato di Seconda categoria pubblicata sul c.u. nr. 40 del 26.3.2009 La C.D., con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, in relazione a quanto oggetto del reclamo indicato in epigrafe, in data 13 MARZO 2009 delibera quanto segue: Con il reclamo in oggetto la società ricorrente si lamenta della decisione del giudice sportivo che ha deliberato di infliggere OTTO GIORNATE di SQUALIFICA al giocatore MARCO ALBANO. In particolare, il ricorrente sostiene che il giocatore non abbia fatto sostanzialmente quasi nulla di quanto riferito nel rapporto dell’arbitro. Il ricorrente chiede quindi la riduzione della squalifica, sul presupposto che il giocatore sarebbe stato trattenuto, non avrebbe colpito nessuno e che non meriti una squalifica così pesante. In verità dal rapporto arbitrale risulta che il giocatore sferrava violenti pugni contro un avversario, facendo scaturire una rissa; poi si scagliava in un secondo momento con fare minaccioso contro un dirigente avversario, riuscendo anche a colpirlo e continuando, anche dopo che veniva trattenuto, ad inveire contro il medesimo. Il rapporto arbitrale dunque appare chiaro nella ricostruzione dei fatti addebitati al giocatore; fatti che per la loro gravità sono stati giustamente sanzionati dal Giudice Sportivo con un sanzione che è proporzionata alla gravita dei fatti contestati. P.Q.M. La CD rigetto il ricorso in quanto infondato. Dispone l’addebito della tassa, non allegata al reclamo.
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