COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.C. MERONI CALCIO avverso decisione del G.S. relativa alla gara BORGATA LESNA – MERONI RIVOLI del 22 marzo 2009 valida per il campionato di Seconda categoria pubblicata sul c.u. nr. 40 del 26.3.2009
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo dell’A.C. MERONI CALCIO avverso decisione
del G.S. relativa alla gara BORGATA LESNA – MERONI
RIVOLI del 22 marzo 2009 valida per il campionato di
Seconda categoria pubblicata sul c.u. nr. 40 del
26.3.2009
La C.D., con la presenza del rappresentante dell’Associazione Arbitri, in
relazione a quanto oggetto del reclamo indicato in epigrafe, in data 13
MARZO 2009 delibera quanto segue:
Con il reclamo in oggetto la società ricorrente si lamenta della
decisione del giudice sportivo che ha deliberato di infliggere OTTO
GIORNATE di SQUALIFICA al giocatore MARCO ALBANO.
In particolare, il ricorrente sostiene che il giocatore non abbia fatto
sostanzialmente quasi nulla di quanto riferito nel rapporto
dell’arbitro.
Il ricorrente chiede quindi la riduzione della squalifica, sul
presupposto che il giocatore sarebbe stato trattenuto, non avrebbe
colpito nessuno e che non meriti una squalifica così pesante.
In verità dal rapporto arbitrale risulta che il giocatore sferrava
violenti pugni contro un avversario, facendo scaturire una rissa; poi si
scagliava in un secondo momento con fare minaccioso contro un dirigente
avversario, riuscendo anche a colpirlo e continuando, anche dopo che
veniva trattenuto, ad inveire contro il medesimo.
Il rapporto arbitrale dunque appare chiaro nella ricostruzione dei fatti
addebitati al giocatore; fatti che per la loro gravità sono stati
giustamente sanzionati dal Giudice Sportivo con un sanzione che è
proporzionata alla gravita dei fatti contestati.
P.Q.M.
La CD rigetto il ricorso in quanto infondato.
Dispone l’addebito della tassa, non allegata al reclamo.
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