COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di BRUNAZZI GIANNI (SOC. GHISLARENGO), MAZZONE MARCO (ASD CARPIGNANO), Manzo Bruno (ASD CARPIGNANO), Società ASD CARPIGNANO, CAFASSO CARMELA (ASD GHISLARENGO) e Società ASD GHISLARENGO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di BRUNAZZI GIANNI (SOC. GHISLARENGO), MAZZONE MARCO (ASD CARPIGNANO), Manzo Bruno (ASD CARPIGNANO), Società ASD CARPIGNANO, CAFASSO CARMELA (ASD GHISLARENGO) e Società ASD GHISLARENGO La Commissione Disciplinare della F.I.G.C. del Comitato Regionale del Piemonte e V.d.A. si è riunita in data odierna per la celebrazione del procedimento disciplinare a carico dei soggetti e delle società indicate in epigrafe, deferiti dall’Ill.ma Procura Federale per la violazione: GIANNI BRUNAZZI dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., dell’art. 23 comma 1 NOIF e dell’art. 38 comma 2 in relazione all’art. 37, punto C del regolamento del settore tecnico per aver svolto l’attività di allenatore privo di squalifica; MARCO MAZZONE dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., dell’art. 23 comma 1 NOIF e dell’art. 38 comma 2 in relazione all’art. 37, punto C del regolamento del settore tecnico per aver svolto l’attività di allenatore privo di squalifica; BRUNO MANZO Presidente della ASD CARPIGNANO della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS per aver consentito a BRUNAZZI e MAZZONE di svolgere attività di allenatore senza qualifica ed al signor TETTONI di svolgere l’attività di allenatore senza il preventivo tesseramento; ASD CARPIGNANO della violazione dell’art. 4 co. 1 e 2 del CGS per responsabilità oggettiva e diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente ed ai propri tesserati; CARMELA CAFASSO Presidente della società ASD GHISLARENGO per la violazione dell’art. 1 c. 1 del CGS per aver consentito al signor BRUNAZZI di svolgere l’attività di allenatore senza qualifica ed al signor Pier Cesare ALZONA di fungere da prestanome per il predetto BRUNAZZI; ASD GHISLARENGO Della violazione dell’art. 4 co. 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente ed al proprio tesserato. E’ stato dunque fissato il presente giudizio, le parti sono state ritualmente citate ed è comparso all’odierna udienza l’avv. Marco CAMPINTERI in rappresentanza della Procura Federale. Nelle fasi preliminari alla celebrazione del procedimento la Procura federale ha raggiunto un accordo con le parti interessate, intervenute a seguito di regolare citazione, alle seguenti condizioni ed hanno dunque chiesto congiuntamente di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento: per BRUNAZZI l’inibizione di MESI 5 e GIORNI 10 E DUNQUE FINO AL 13 SETTEMBRE 2009; per MAZZONE l’inibizione di MESI 2 E DUNQUE FINO AL 3 GIUGNO 2009; per MANZO l’inibizione di MESI 2 E GIORNI 20 E DUNQUE FINO AL 23 GIUGNO 2009; per CAFASSO l’inibizione di MESI 2 E GIORNI 20 E DUNQUE FINO AL 23 GIUGNO 2009; per le società CARPIGNANO e GHISLARENGO 330 € DI AMMENDA cadauna. La C.D. ritenute congrue le pene concordate P-Q-Mapplica le sanzioni come sopra determinate.
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