COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti di BRUNAZZI GIANNI (SOC. GHISLARENGO), MAZZONE MARCO (ASD CARPIGNANO), Manzo Bruno (ASD CARPIGNANO), Società ASD CARPIGNANO, CAFASSO CARMELA (ASD GHISLARENGO) e Società ASD GHISLARENGO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 09/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Deferimento della Procura Federale nei confronti
di BRUNAZZI GIANNI (SOC. GHISLARENGO), MAZZONE MARCO
(ASD CARPIGNANO), Manzo Bruno (ASD CARPIGNANO),
Società ASD CARPIGNANO, CAFASSO CARMELA (ASD
GHISLARENGO) e Società ASD GHISLARENGO
La Commissione Disciplinare della F.I.G.C. del Comitato Regionale del
Piemonte e V.d.A. si è riunita in data odierna per la celebrazione del
procedimento disciplinare a carico dei soggetti e delle società indicate
in epigrafe, deferiti dall’Ill.ma Procura Federale per la violazione:
GIANNI BRUNAZZI
dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S.,
dell’art. 23 comma 1 NOIF e dell’art. 38 comma 2 in relazione all’art.
37, punto C del regolamento del settore tecnico per aver svolto
l’attività di allenatore privo di squalifica;
MARCO MAZZONE
dei doveri di lealtà e correttezza di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S.,
dell’art. 23 comma 1 NOIF e dell’art. 38 comma 2 in relazione all’art.
37, punto C del regolamento del settore tecnico per aver svolto
l’attività di allenatore privo di squalifica;
BRUNO MANZO
Presidente della ASD CARPIGNANO della violazione dell’art. 1 comma 1 del
CGS per aver consentito a BRUNAZZI e MAZZONE di svolgere attività di
allenatore senza qualifica ed al signor TETTONI di svolgere l’attività di
allenatore senza il preventivo tesseramento;
ASD CARPIGNANO
della violazione dell’art. 4 co. 1 e 2 del CGS per responsabilità
oggettiva e diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta
al proprio presidente ed ai propri tesserati;
CARMELA CAFASSO
Presidente della società ASD GHISLARENGO per la violazione dell’art. 1 c.
1 del CGS per aver consentito al signor BRUNAZZI di svolgere l’attività
di allenatore senza qualifica ed al signor Pier Cesare ALZONA di fungere
da prestanome per il predetto BRUNAZZI;
ASD GHISLARENGO
Della violazione dell’art. 4 co. 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta
ed oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al
proprio Presidente ed al proprio tesserato.
E’ stato dunque fissato il presente giudizio, le parti sono state
ritualmente citate ed è comparso all’odierna udienza l’avv. Marco
CAMPINTERI in rappresentanza della Procura Federale.
Nelle fasi preliminari alla celebrazione del procedimento la Procura
federale ha raggiunto un accordo con le parti interessate, intervenute a
seguito di regolare citazione, alle seguenti condizioni ed hanno dunque
chiesto congiuntamente di definire il procedimento con il c.d.
patteggiamento:
per BRUNAZZI l’inibizione di MESI 5 e GIORNI 10 E DUNQUE FINO AL 13
SETTEMBRE 2009;
per MAZZONE l’inibizione di MESI 2 E DUNQUE FINO AL 3 GIUGNO 2009;
per MANZO l’inibizione di MESI 2 E GIORNI 20 E DUNQUE FINO AL 23 GIUGNO
2009;
per CAFASSO l’inibizione di MESI 2 E GIORNI 20 E DUNQUE FINO AL 23 GIUGNO
2009;
per le società CARPIGNANO e GHISLARENGO 330 € DI AMMENDA cadauna.
La C.D. ritenute congrue le pene concordate
P-Q-Mapplica
le sanzioni come sopra determinate.
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