COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Ricorso della società A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 242009 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara VALVARAITA .GIOVANILE CENTALLO 2006 disputata in data 2732009, Campionato di III Categoria Girone B.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 del 16/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della società A.S.D. GIOVANILE CENTALLO
2006 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa
in C.U. n. 34 del 242009 della Delegazione
Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara
VALVARAITA .GIOVANILE CENTALLO 2006 disputata in
data 2732009, Campionato di III Categoria Girone
B.
Con ricorso inviato in data 742009 la Società GIOVANILE CENTALLO 2006
si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con
la squalifica per tre gare il giocatore GARELLO Gianluca, e ne chiede la
riduzione.
La società ricorrente non riconosce la ricostruzione del fatto riportata
nella delibera impugnata, ritenendo lieve e del tutto fortuito l’impatto
intercorso tra il GARELLO ed il giocatore avversario e riferisce che alla
comunicazione del provvedimento di espulsione il giocatore ha
disciplinatamente abbandonato il campo senza dar luogo ad alcuna protesta
né ad alcun gesto inconsulto.
Il ricorso può trovare accoglimento.
Tenuto conto che, a quanto si evince dal referto arbitrale, il GARELLO è
stato espulso per aver colpito con una manata allo stomaco un giocatore
avversario e che quest’ultimo ha subito analoga sorte per aver tenuto un
comportamento assolutamente identico ai danni dello stesso GARELLO, si
ritiene, in assenza di ulteriori precisazioni da parte del direttore di
gara, che l’episodio rientri tra i normali alterchi tra avversari
originati dalla tensione agonistica.
Il fatto, pertanto, trova giusta ed adeguata sanzione nell’espulsione
prontamente comminata dall’arbitro e nella conseguente giornata di
squalifica.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la squalifica a carico di GARELLO Gianluca, rideterminandone la durata ad
un solo turno di gara..
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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