COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.S.D. RACCO ‘86 avverso la squalifica per sei giornate inflitta dal Giudice Sportivo di Cuneo nei confronti del proprio tesserato SARDO Luigi, come da comunicato ufficiale n. 35 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Cuneo in data 9/04/2009, con riferimento alla gara RACCO 86 – VILLANOVA SOLARO, disputata in data 4/04/09 nell’ambito del campionato di 3^ categoria, girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo dell’A.S.D. RACCO ‘86 avverso la squalifica per sei giornate inflitta dal Giudice Sportivo di Cuneo nei confronti del proprio tesserato SARDO Luigi, come da comunicato ufficiale n. 35 pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Cuneo in data 9/04/2009, con riferimento alla gara RACCO 86 – VILLANOVA SOLARO, disputata in data 4/04/09 nell’ambito del campionato di 3^ categoria, girone B Con il provvedimento citato il Giudice Sportivo di Cuneo ha squalificato il sig. SARDO Luigi per sei giornate, a causa del suo comportamento antisportivo consistito nell’attingere al volto un avversario con uno sputo. In relazione a tali fatti la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica a carico del proprio tesserato, riconoscendo da un lato la circostanza contestata e sottolineandone la volgarità, ma evidenziando dall’altro che lo stesso avrebbe costituito una reazione ad un tentativo di gomitata - non visto dall’arbitro - di un avversario nei confronti di un proprio compagno di squadra. Rilevato che anche a voler credere a quanto sostenuto dal ricorrente per giustificare il gesto volgare ed antisportivo del proprio tesserato lo stesso meriti una punizione esemplare. Considerate le sanzioni disciplinari normalmente inflitte con riferimento a simili episodi, allorché non degenerino in situazioni più gravi idonee a mettere in pericolo l’incolumità dell’arbitro, degli impianti ovvero di altri tesserati, quali ad esempio risse, invasioni di campo, ecc…. Rilevato che il direttore di gara non segnala nel proprio referto alcuna conseguenza all’episodio citato e che ad esclusione dello stesso la partita si è svolta in un contesto di assoluta correttezza e normalità. Ritenuto alla luce di quanto sopra che la sanzione inflitta appaia effettivamente eccessiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo proposto dall’A.S.D. RACCO ‘86, e in parziale modifica del provvedimento disciplinare inflitto dal Giudice Sportivo di Cuneo dispone la riduzione della squalifica del sig. SARDO Luigi a quattro (4) giornate, nulla disponendo in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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