COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società GSD PARLAMENTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. N.38 del 2/4/09 della Delegazione Provinciale Biella con la quale e’ stata inflitta al giocatore BRUSADORE David la squalifica per 6 giornate

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 23/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo della Società GSD PARLAMENTO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul c.u. N.38 del 2/4/09 della Delegazione Provinciale Biella con la quale e’ stata inflitta al giocatore BRUSADORE David la squalifica per 6 giornate I ricorrenti si lamentano della squalifica inflitta al giocatore BRUSADORE ritenendo eccessive le 6 giornate stabilite dal giudice sportivo in relazione ai fatti avvenuti. In particolare, si contesta quanto riferito dall’arbitro nel rapporto arbitrale; si contesta la volontà di entrare in contatto con l’arbitro e si sottolinea che il giocatore si sarebbe limitato a protestare vivacemente ritenendo però colpevole delle reazioni del giocatore il comportamento arrogante e irridente tenuto dall’arbitro. In verità i ricorrenti, insinuano anche che il rapporto arbitrale sia stato redatto con l’ausilio di un terzo soggetto non meglio identificato ( forse il padre del direttore di gara). Ciò premesso, il reclamo non può essere accolto. Il rapporto del direttore di gara è molto chiaro nell’addebitare al giocatore condotte gravi e ripetute che hanno fondato la decisione del G. S. Rapporto che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e che non può essere messa in discussione da illazioni o versioni difensive che non si fondano su argomenti convincenti. Né la presenza di un accompagnatore dell’arbitro può rendere il racconto dell’arbitro meno credibile. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dispone l’addebito della tassa di reclamo di 130 euro.
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