COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ CALCIO CHIERI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. n. 67 DEL 23/04/2009 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA RELATIVO ALLA GARA FOSSANO – CALCIO CHIERI DEL 18/04/2009 VALIDA PER LE FINALI REGIONALI DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETÀ CALCIO CHIERI AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U.
n. 67 DEL 23/04/2009 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE
VALLE D’AOSTA RELATIVO ALLA GARA FOSSANO – CALCIO
CHIERI DEL 18/04/2009 VALIDA PER LE FINALI REGIONALI
DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il provvedimento del
Giudice Sportivo è infatti corretto e non merita censura alcuna atteso
che il ricorso di prima istanza è stato presentato oltre i termini
previsti dal C.U. 100/A della F.I.G.C. pubblicato sul comunicato
ufficiale n.60 del 19/03/2009 del Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta.
A nulla vale l’asserzione difensiva secondo la quale l’abbreviazione dei
termini sancita dal comunicato ufficiale sopra citato non si
applicherebbe al Campionato in questione atteso che non è dato
comprendere sulla base di quale argomento la ricorrente ritiene che
il Campionato Regionale Juniores sia escluso dall’applicazione.
Risulta evidente ed incontestabile il tenore letterale del disposto sulla
abbreviazione dei termini che riguarda tutti i Campionati Regionali di
Calcio a Undici.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo e pertanto
dispone l’omologazione del risultato conseguito sul campo
FOSSANO – CALCIO CHIERI 1-0
Addebita alla Società ricorrente la tassa di reclamo che non risulta
versata.
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