COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ CALCIO CHIERI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. n. 67 DEL 23/04/2009 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA RELATIVO ALLA GARA FOSSANO – CALCIO CHIERI DEL 18/04/2009 VALIDA PER LE FINALI REGIONALI DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ CALCIO CHIERI AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SUL C.U. n. 67 DEL 23/04/2009 DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA RELATIVO ALLA GARA FOSSANO – CALCIO CHIERI DEL 18/04/2009 VALIDA PER LE FINALI REGIONALI DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Il provvedimento del Giudice Sportivo è infatti corretto e non merita censura alcuna atteso che il ricorso di prima istanza è stato presentato oltre i termini previsti dal C.U. 100/A della F.I.G.C. pubblicato sul comunicato ufficiale n.60 del 19/03/2009 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. A nulla vale l’asserzione difensiva secondo la quale l’abbreviazione dei termini sancita dal comunicato ufficiale sopra citato non si applicherebbe al Campionato in questione atteso che non è dato comprendere sulla base di quale argomento la ricorrente ritiene che il Campionato Regionale Juniores sia escluso dall’applicazione. Risulta evidente ed incontestabile il tenore letterale del disposto sulla abbreviazione dei termini che riguarda tutti i Campionati Regionali di Calcio a Undici. P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo e pertanto dispone l’omologazione del risultato conseguito sul campo FOSSANO – CALCIO CHIERI 1-0 Addebita alla Società ricorrente la tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it