COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.BITRITTO – A.S.MONTALBANO del 23 settembre 2001(Reclamo dell’A.S. Montalbano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CERVINO ANGELO, squalificato per 5(cinque)giornate, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 8 in data 27 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: A.S.BITRITTO - A.S.MONTALBANO del 23 settembre 2001(Reclamo dell'A.S. Montalbano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CERVINO ANGELO, squalificato per 5(cinque)giornate, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 8 in data 27 settembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
-Esaminati gli atti ufficiali;
-Letto il reclamo a margine citato;
-Rilevato che la spinta data dal calciatore all'arbitro è da ritenersi lieve,così come è stato precisato nel referto dallo stesso direttore di gara;
-Che, pertanto, può accedersi ad un lieve ridimensionamento della punizione inflitta dal Primo Giudice,-
-P.Q.M.
D E L I B E R A
-Ridursi a 4(quattro) giornate la squalifica inferta al calciatore CERVINO ANGELO e, per l'effetto, non addebitarsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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