COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.PEZZE – ATLETICO CARBONARA del 30 settembre 2001(Reclamo dell’U.S. Pezze avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff.n.9 in data 4 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore BELLOMO VITO dell’Atletico Carbonara).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.PEZZE - ATLETICO CARBONARA del 30 settembre 2001(Reclamo dell'U.S. Pezze avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff.n.9 in data 4 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore BELLOMO VITO dell'Atletico Carbonara). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Rilevato che con Com. Uff. n. 38/835 del 26 aprile 2001 il calciatore BELLOMO VITO ,nato l'11 aprile 1981,risulta squalificato per 2 (due) gare(cfr. gare finali del Campionato Juniores Regionale); - Che, a norma dell'art. 17 n. 6 C.G.S.,se il calciatore, colpito da squalifica ,ha cambiato Società, deve scontare la punizione nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società; - Ritenuto, pertanto, che il calciatore BELLOMO VITO ha partecipato alla gara, in epigrafe citata, in posizione irregolare; - Visto ed applicato l'art. 12 n. 5 lett. a) C.G.S.;. DELIBERA - Accogliere il reclamo proposto dall'U.S. Pezze e, per l'effetto, comminare alla Società Atletico Carbonara la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore dell'U.S. Pezze; - Infliggere all'Atletico Carbonara l'ammenda di £. 150.000(centocinquantamila) con diffida; - Squalificare il calciatore BELLOMO VITO per ulteriori 2(due) gare con diffida ,in aggiunta alle 6(sei) gare già inflitte con Com. Uff.n. 38/835 del 26 aprile 2001,Com. Uff. n. 10 dell'11 ottobre 2001 e Com. Uff. n. 11 del 18 ottobre 2001; - Non addebitare la tassa reclamo atteso l'accoglimento dello stesso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it