COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.DISO – G.C. COLLEMETESE del 30 settembre 2001(Reclamo dell’A.S. Diso in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARRA GIOVANNI, squalificato per 5 (cinque)giornate ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 9 in data 4 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 DEL 25/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.DISO - G.C. COLLEMETESE del 30 settembre 2001(Reclamo dell'A.S. Diso in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MARRA GIOVANNI, squalificato per 5 (cinque)giornate ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.
n. 9 in data 4 ottobre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Ritenuto che, per la gravità dei fatti occorsi, così come descritti dettagliatamente negli atti ufficiali,
equa appare la sanzione inflitta dal Primo Giudice;
- Che le giustificazioni addotte dalla Società reclamante non possono essere prese in considerazione, perché in contrasto con quanto descritto dal direttore di gara;
- Che il referto arbitrale è prova privilegiata rispetto al documento presentato dalla Società reclamante;
-P.Q.M.
DELIBERA
- Respingere il reclamo in epigrafe citato e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto dell'A.S. Diso, così come espressamente richiesto.
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