COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 29/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PROMOZIONE – Deferimento di alcune Società di Promozione per inosservanza dell’art. 40 del Regolamento L.N.D.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 29/11/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PROMOZIONE - Deferimento di alcune Società di Promozione per inosservanza dell'art. 40 del Regolamento L.N.D. - Visto il deferimento ,effettuato dal Presidente del Comitato Regionale Puglia , in data 31 ottobre 2001, prot. n. 814/G.G.,per non aver ottemperato all'obbligo di affidare la conduzione tecnica della prima squadra ad un allenatore regolarmente abilitato dal Settore Tecnico della F. I. G. C. nei confronti delle Società: G. S. Ursus Trani , A.S. Palagianello , U.S. Spongano , Trepuzzi Calcio , A.S. Calcio San Pietro Vernotico e A.S. Surbo; - Letti ed applicati gli art. 40 del Regolamento L. N. D. e 38 delle NOIF , nonché le disposizioni emanate dal Comitato Regionale Puglia con Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2001 e Com. Uff.n. 3 del 2 agosto 2001; - Rilevato che il G. S. Ursus Trani e l'U.S. Spongano hanno comunicato, all'atto dell'iscrizione, il nominativo dell'allenatore. Solo successivamente è stata inviata la relativa documentazione; - Che l'A. S. Palagianello ha comunicato, all'atto dell'iscrizione, il nominativo dell' allenatore. Successivamente ha cambiato allenatore senza dare comunicazione al Comitato Regionale , ma inviando il modello di richiesta di emissione tessera del tecnico senza il relativo contratto; - Che l'A. S. Calcio San Pietro Vernotico, all'atto dell'iscrizione, ha comunicato il nominativo dell'allenatore. Successivamente il predetto è stato sostituito e a sua volta sostituito da altro allenatore. Nessuna documentazione è stata inviata al Comitato Regionale; - Che il Trepuzzi Calcio ha comunicato, all'atto dell'iscrizione, il nominativo dell'allenatore, inviando con ritardo, rispetto a quanto previsto dai Com. Uff. n. 1 e n. 3 ,la relativa documentazione; - Che l' A. S. Surbo ,nei termini previsti, ha comunicato il nominativo dell'allenatore e ha inviato il modello della richiesta del tecnico, ma non ha fatto pervenire il relativo contratto; - Per quanto in premessa DELIBERA - Infliggere all' A. S. Calcio San Pietro Vernotico l'ammenda di £. 600.000 (seicentomila); - Infliggere all' A. S. Palagianello l'ammenda di £. 500.000 (cinquecentomila); - Infliggere al G. S. Ursus Trani e all' U. S. Spongano l'ammenda di £.400.000 (quattrocentomila); - Infliggere al Trepuzzi Calcio e all' A. S. Surbo l'ammenda di £. 300.000 (trecentomila).
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