COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G. S. “G. BONA ” UGGIANO LA CHIESA – ARMANDO PICCHI SPECCHIA dell’11 novembre 2001 (Reclamo del G. S. G. Bona Uggiano La Chiesa in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CHIRI MASSIMO TOMMASO, squalificato per 3 (tre) giornate di gara ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 15 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: G. S. "G. BONA " UGGIANO LA CHIESA - ARMANDO PICCHI SPECCHIA dell'11 novembre 2001 (Reclamo del G. S. G. Bona Uggiano La Chiesa in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CHIRI MASSIMO TOMMASO, squalificato per 3 (tre) giornate di gara ,di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 15 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Considerato che quanto dedotto dalla Società reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali, dai quali si evince che i fatti , così come si sono svolti , sono censurabili sotto il profilo disciplinare;
- Ritenuto , pertanto, che il Primo Giudice ha adeguatamente sanzionato il comportamento del calciatore Chiri Massimo Tommaso;
- Tanto premesso
DELIBERA
- Respingere il reclamo proposto dal G.S.G.Bona di Uggiano La Chiesa ,confermando il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo e, pertanto , addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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