COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO AMATORI – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara : AMATORI SACCOMAGICO SUPERSANO – AMATORI CALCIO NOCIGLIA del 18 novembre 2001 (Reclamo Amatori Saccomagico Supersano avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 22/11/2001del Comitato Provinciale di Lecce per la posizione irregolare del calciatore CIRIOLO ROCCO , squalificato per 2 (due) giornate).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO AMATORI - COMITATO PROVINCIALE di LECCE
Gara : AMATORI SACCOMAGICO SUPERSANO - AMATORI CALCIO NOCIGLIA del 18 novembre 2001 (Reclamo Amatori Saccomagico Supersano avverso il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 15 in data 22/11/2001del Comitato Provinciale di Lecce per la posizione irregolare del calciatore CIRIOLO ROCCO , squalificato per 2 (due) giornate).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Accertato che il calciatore Ciriolo Rocco ,della Società Amatori Calcio Nociglia , ha partecipato alla gara in oggetto , pur essendo squalificato per due gare , così come risulta dal Com. Uff. n. 13 in data 8 novembre del Comitato Provinciale di Lecce, Categoria Amatori;
- Ritenuto, pertanto, che il reclamo è fondato e quindi va accolto in applicazione dell'art. 12 punto 5 lett.a) nuovo C.G.S. ;
- Visti ed applicati gli art. 13 n. 1 lett a) e n. 14 n. 1 lett. f) nuovo C.G.S.;
- P.Q.M.
DELIBERA
- Accogliere il reclamo della Società Amatori Saccomagico Supersano e , pertanto, infliggere alla Società Amatori Calcio Nociglia la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 a favore della Società Amatori Saccomagico Supersano;
- Infliggere alla Società Amatori Calcio Nociglia l'ammenda di £. 100.000 (centomila ), nonché al calciatore Ciriolo Rocco una (1) ulteriore giornata di squalifica;
- Non addebitare la tassa , stante l'accoglimento del ricorso.
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