COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G.S.MEC LE – G.S. PAPA CAPASA del 18 novembre 2001 (Reclamo del G.S.Mec Le in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente,sig. LORENZO ANTONIO ,inibito fino al 31 dicembre 2003, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 16 in data 22 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G.S.MEC LE - G.S. PAPA CAPASA del 18 novembre 2001 (Reclamo del G.S.Mec Le in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del dirigente,sig. LORENZO ANTONIO ,inibito fino al 31 dicembre 2003, di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 16 in data 22 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Sentito l'arbitro ,che ha reso supplemento di referto; - Considerato che può accedersi ad un lieve ridimensionamento dell'inibizione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA - Ridursi al 30 giugno 2003 l'inibizione inflitta al sig. LORENZO ANTONIO e ,per l'effetto' non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo. Gara: G. S MEC LE - G.S. PAPA CAPASA del 18 novembre 2001 (Reclamo del G.S. Papa Capasa in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per le squalifiche di alcuni calciatori di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 16 in data 22 novembre 2001 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Udito il rappresentante della ricorrente; - Letto il supplemento di referto reso dall'arbitro , il quale precisa che la rissa insorta tra i componenti di entrambe le squadre ,con la partecipazione di alcuni sostenitori locali , continuava anche nella zona antistante gli spogliatoi ,fino all'arrivo della forza pubblica; - Considerato che , per costante giurisprudenza della C.A.F. ,"è del tutto inutile stabilire quale ad essa abbia dato origine ,poiché la responsabilità della rissa va individuata nel fatto di avervi partecipato ,non già solo nell'averla provocata"; - Considerato ,inoltre, che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ai calciatori sono eque in relazione ai fatti occorsi; P.Q.M. DELIBERA - Respingere il reclamo del G. S. Papa Capasa , confermando "in toto" i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo; - Addebitare sul conto della Società reclamante la tassa reclamo. Comunicato Ufficiale N° 22 del 3/01/2002
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