COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara:GIOV. PORTO CESAREO -U.S. JUVENTINA LE del 2 dicembre 2001 (Reclamo dell’U.S. Juventina Le avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 19 in data 6 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore SEQUESTRO GIUSEPPE della Giov. Porto Cesareo , squalificato per due giornate).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Gara:GIOV. PORTO CESAREO -U.S. JUVENTINA LE del 2 dicembre 2001 (Reclamo dell'U.S. Juventina Le avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 19 in data 6 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore SEQUESTRO GIUSEPPE della Giov. Porto Cesareo , squalificato per due giornate).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Accertato che ,con Com. Uff.n. 16 del 22 novembre 2001 , il calciatore SEQUESTRO GIUSEPPE risulta squalificato per 2(due) giornate di gara (una per espulsione dal campo durante la gara del 18 novembre 2001 Giov. Porto Cesareo - Atletico Manduria e una per quarta ammonizione subita durante la stessa gara);
- Che, pertanto, nella gara in epigrafe, non risulta aver scontato la squalifica inflittagli e che irregolare appare la sua partecipazione all'incontro in oggetto citato;
-P.Q.M.
DELIBERA
- Accogliere il reclamo proposto dall'U.S. Juventina di Lecce e , per l'effetto, infliggere alla Società Gioventù Porto Cesareo la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 a favore dell'U. S. Juventina di Lecce;
- Infliggere alla Società Gioventù Porto Cesareo rammenda di £. L100.000 (centomila), nonché al calciatore SEQUESTRO GIUSEPPE un'ulteriore giornata di squalifica in aggiunta alla squalifica ancora da scontare;
- Non addebitare la tassa atteso l'accoglimento del reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara:GIOV. PORTO CESAREO -U.S. JUVENTINA LE del 2 dicembre 2001 (Reclamo dell’U.S. Juventina Le avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 19 in data 6 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del calciatore SEQUESTRO GIUSEPPE della Giov. Porto Cesareo , squalificato per due giornate)."