COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria Gara ATLETICO MANDURIA – SPORTING CLUB ORIA del 3/1/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria Gara ATLETICO MANDURIA - SPORTING CLUB ORIA del 3/1/2002 Premesso che il Comunicato Ufficiale n. 3 pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 2.8.2001, impone l’utilizzo per l’intera gara di almeno 2 giocatori nati dopo l’1.1.1982 ed uno nato dopo l’1.1.1983 pena la perdita dell’incontro ; - che dall’esame degli atti ufficiali è emerso che la Società ATLETICO MANDURIA ha utilizzato n. 2 giocatori appartenenti alle predette fasce anagrafiche dal 15° minuto del secondo tempo al 40° del secondo tempo - come da supplemento arbitrale pervenuto a questo Giudice Sportivo -, contravvenendo alla suddetta previsione ed all’art. 12 comma 5 C.G.S. DELIBERA di comminare alla società ATLETICO MANDURIA la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in favore della società SPORTING CLUB ORIA.
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