COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Regionale Juniores Gara NUOVA GIOVENTU’ CALCIO BRINDISI – A.S. CAROVIGNO del 05/01/ 2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato Regionale Juniores Gara NUOVA GIOVENTU’ CALCIO BRINDISI – A.S. CAROVIGNO del 05/01/ 2002 Esaminati gli atti ufficiali; premesso che - il Comunicato Ufficiale n.1, pubblicato dal Comitato Regionale Puglia in data 5.7.2001, consente alle società partecipanti al Campionato Regionale Juniores di impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1981; - dall’esame degli atti ufficiali è emerso che la società A.S. CAROVIGNO ha utilizzato, sin dall’inizio dell’incontro, n.6 giocatori appartenti alla categoria “fuori quota”, contravvenendo alla suddetta previsione ; Visto ed applicato l’articolo 12 comma 5 del codice di Giustizia Sportiva ; DELIBERA Di comminare alla Società A.S. CAROVIGNO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 in favore della società NUOVA GIOVENTU’ CALCIO BRINDISI;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it