COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: POL. S. PANCRAZIO – A.C. ATLETICO CONVERSANO del 16 dicembre 2001 (Reclamo della Pol. S. Pancrazio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SOLIMENO MARCO ,squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 20 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 DEL 10/01/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di ECCELLENZA
Gara: POL. S. PANCRAZIO - A.C. ATLETICO CONVERSANO del 16 dicembre 2001 (Reclamo della Pol. S. Pancrazio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SOLIMENO MARCO ,squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 21 in data 20 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è da ritenersi adeguata alle infrazioni commesse, nei confronti del direttore di gara ,dal calciatore SOLIMENO MARCO;
- Che la richiesta della ricorrente, concernente l'audizione del calciatore SOLIMENO MARCO , non può essere accolta poiché , ai sensi delle vigenti disposizioni, la Società può farsi rappresentare dal Presidente o da un suo delegato;
- Tanto premesso
D E L I B E R A
- Respingere il reclamo proposto dalla Società Pol S. Pancrazio ,addebitando sul conto della stessa la relativa tassa.
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