COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – RECLAMO Gara A.C. MASSAFRA – A.S. CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO del 5/1/2002

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - RECLAMO Gara A.C. MASSAFRA – A.S. CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO del 5/1/2002 Esaminati gli atti ufficiali; Rilevato che, con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società A.S. CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO adiva questo Giudice Sportivo , deducendo di essere incorsa nell’impossibilità di raggiungere il campo comunale di MASSAFRA , a causa di una avaria del mezzo di trasporto, al reclamo non risulta allegata l’attestazione della ricezione dello stesso da parte della Società A.C. MASSAFRA , ed inoltre non risulta versata la relativa tassa , sicché il reclamo stesso deve essere dichiarato inammissibile; Visti ed applicati gli Artt. 53 delle NOIF , 42 , 12 comma 3 e 13 comma 1 del CGS DELIBERA 1) di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società A.S. CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO; 2) per l’effetto, considerata la rinuncia da parte della stessa società a partecipare alla gara indicata in oggetto: - di comminare alla Società A.S. CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 in favore della Società A.C. MASSAFRA; - di comminare alla società A.S. CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO la penalizzazione di UN punto in classifica; - di comminare alla società A.S. CALCIO SAN PIETRO VERNOTICO l'ammenda di € 52.00 per prima rinuncia, nonché di € 78.00 quale indennizzo per mancato incasso; - di demandare al CRP per quanto di sua competenza.
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