COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara URSUS TRANI – A.S. NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA del 12/01/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gara URSUS TRANI – A.S. NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA del 12/01/ 2002
Esaminati gli atti ufficiali;
Rilevato che la società NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA non consegnava all’arbitro , nei tempi regolamentari , le distinte di gara ,per cui l'arbitro non dava inizio alla gara;
Visti ed applicati gli Artt. 53 delle NOIF , 12 comma 3 e 13 comma 1 del CGS
DELIBERA
1 -di comminare alla Società A.S. NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2-0 in favore della Società URSUS TRANI;
2 - di comminare alla società A.S. NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA la penalizzazione di UN punto in classifica;
3 - di comminare alla società A.S. NUOVA PUGLIA SPORT ALTAMURA l'ammenda € 103.00 per seconda rinuncia, nonchè di € 78.00 quale indennizzo per mancato incasso;
4 - di demandare al CRP per quanto di sua competenza.
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