COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Prima categoria Gara TORITTO – ALBEROBELLO del 13/ 1/ 22

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Prima categoria Gara TORITTO - ALBEROBELLO del 13/ 1/ 22 Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società Polisportiva Alberobello ha richiesto l'applicazione in danno dell'A.S. Toritto della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 in proprio favore ovvero di sanzioni di diversa natura in via subordinata; che a sostegno del ricorso descriveva episodi di violenza che avrebbero visto in qualità di vittime i propri tesserati Sabatelli Alessandro e Bagordo Francesco,i quali sarebbero stati volontariamente colpiti dal tesserato dell'A.S. Toritto Chiarappa Giovanni subendo menomazioni tali da obbligarli ad abbandonare il terreno di gioco, con conseguente menomazione delle potenzialità tecnico - atletiche della società ospitata; che in data 26/1/02 l'A.S. Toritto faceva pervenire a questo Giudice proprie controdeduzioni; che il direttore di gara, con proprio supplemento del 29/1/02, ha confermato di non aver assistito direttamente agli scontri di gioco che hanno determinato gli infortuni dei tesserati Sabatelli e Bagordo e di aver provveduto a far prestare agli stessi le cure mediche del caso solo dopo che gli era stato segnalato che entrambi erano per terra infortunati; che l'arbitro ha altresì precisato di non avvertito un clima intimidatorio all'interno del recinto di gioco e che espressioni in tal senso sono provenute esclusivamente dai tifosi sugli spalti senza che alcun oggetto sia stato lanciato in campo; che l'audizione personale del ricorrente dinanzi al Giudice Sportivo è preclusa dal disposto dell'art. 30 comma 5 C.G.S.; che l'audizione di testimoni dinanzi al Giudice Sportivo è preclusa dal combinato disposto degli articoli 24 comma 2 e 31 C.G.S.; tanto premesso DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla Pol. Alberobello; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell'A.S. Toritto; 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della Pol. Alberobello.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it