COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione RECLAMI Gara PALAGIANELLO – SAN SEVERO del 20/ 1/ 22
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione
RECLAMI
Gara PALAGIANELLO - SAN SEVERO del 20/ 1/ 22
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti gli atti ufficiali;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'U.S. San Severo chiedeva la non omologazione del risultato e l'applicazione in danno dell'A.S. Palagianello della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 in proprio favore;
che a sotegno del ricorso descriveva episodi di intimidazione e di aggressione fisica presuntivamente subita da propri tesserati;
che al ricorso non risulta allegata copia della ricevuta della spedizione alla squadra avversaria della raccomandata contenente il ricorso in questione prevista dall'art. 29 comma 5 C.G.S.;
P Q M
ai sensi dell'art.29 comma 9 C.G.S. dichiara la inammissibilità del ricorso in questione;
per l'effetto conferma il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell'A.S. PALAGIANELLO e delibera di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'U.S. SAN SEVERO.