COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G. S . PAPA CAPASA – A.C. SAN PIETRO IN LAMA del 6 gennaio 2002 (Reclamo del G. S. Papa Capasa avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 23 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G. S . PAPA CAPASA - A.C. SAN PIETRO IN LAMA del 6 gennaio 2002 (Reclamo del G. S. Papa Capasa avverso il risultato della gara di cui alla delibera del Giudice Sportivo riportata sul Com. Uff. n. 23 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Rilevato che , da accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia , risulta che il calciatore RUCCO ALESSANDRO è nato il 9 dicembre 1983 e non il 9 dicembre 1963 , così come erroneamente trascritto nella distinta di gara presentata al direttore di gara dal G. S. Papa Capasa ; - Che , pertanto , il G. S . Papa Capasa ha ottemperato a quanto stabilito dalle disposizioni riportate sul Com. Uff. n. 3/55 del 2 agosto 2001 , utilizzando per l'intera gara n. 3(tre) giocatori appartenenti alle fasce anagrafiche indicate nella suddetta normativa; -P.Q.M. D E L I B E R A - Accogliere il reclamo proposto dal G. S .Papa Capasa ripristinando il risultato di 2 - 2 conseguito sul terreno di gioco; - Comminare al G. S. Papa Capasa l'ammenda di euro 125,00 per aver riportato erroneamente la data di nascita del calciatore RUCCO ALESSANDRO sulla distinta di gara presentata all'arbitro; -Non addebitare la tassa atteso l'accoglimento del reclamo.
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