COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: A.S. RUVO – U. S BITONTO CALCIO del 15 dicembre 2001( Reclamo dell’A. S. Ruvo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara , per l’ammenda di euro 155 e per le squalifiche inflitte ai calciatori GUASTAMACCHIA PASQUALE e RIZZI ANTONIO e reclamo dell’ U S. Bitonto Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara , per l’ammenda di euro155,per l’inibizione inflitta al massaggiatore ,sig.CUNNELLA VINCENZO ,e per le squalifiche inflitte ai calciatori DI MUNDO NICOLA , PETRARULO ISIDORO e MONTAGNA MICHELE di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 21 in data 20 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia ).

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 07/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: A.S. RUVO - U. S BITONTO CALCIO del 15 dicembre 2001( Reclamo dell'A. S. Ruvo in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara , per l'ammenda di euro 155 e per le squalifiche inflitte ai calciatori GUASTAMACCHIA PASQUALE e RIZZI ANTONIO e reclamo dell' U S. Bitonto Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara , per l'ammenda di euro155,per l'inibizione inflitta al massaggiatore ,sig.CUNNELLA VINCENZO ,e per le squalifiche inflitte ai calciatori DI MUNDO NICOLA , PETRARULO ISIDORO e MONTAGNA MICHELE di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 21 in data 20 dicembre 2001 del Comitato Regionale Puglia ). -Esaminati gli atti ufficiali; - Letti i reclami a margine citati; - Uditi i rappresentanti delle ricorrenti; - Sentito l'arbitro , che ha reso supplemento di referto; - Ritenuto di dover unificare i reclami , per connessione , delle Società A.S.Ruvo e U.S.Bitonto Calcio; - Considerato che ,dagli accertamenti esperiti , risulta che ,nel caso di specie , non c'è stata una vera e propria rissa , ma soltanto uno scambio di spintoni e calci tra alcuni calciatori di entrambe le squadre; - Che,inoltre ,i dirigenti delle due squadre, intervenivano in campo ,riuscendo a separare i giocatori; - Considerato che , per costante giurisprudenza della CAF , perché si possa parlare di "rissa", è necessario che la stessa consista in una generale colluttazione che determina l'eccitazione degli animi litiganti , mossi tutti dalla volontà di aggredirsi ; - Ritenuto , infine , di dover confermare tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ad entrambe le Società; - Tanto premesso D E L I B E R A - Disporre la ripetizione della gara A.S. Ruvo - U S .Bitonto Calcio del 15 dicembre 2001,demandando al Comitato Regionale Puglia per la fissazione della data; - Confermare , nel resto , le impugnate sanzioni del Primo Giudice; - Non addebitare le tasse dei reclami ,stante il parziale accoglimento degli stessi.
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