COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO MANDURIA – S.C. ORIA del 3 gennaio 2002 (Reclamo dell’A.S.Atletico Manduria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 23 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Regionale Pugliese)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. ATLETICO MANDURIA - S.C. ORIA del 3 gennaio 2002 (Reclamo dell'A.S.Atletico Manduria in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 23 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Regionale Pugliese) - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; Considerato che il suddetto reclamo è stato trasmesso il 28 gennaio 2002 , ben oltre il prescritto termine di 10 (dieci) giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata (Vedi art. 42 n. 5 del vigente C.G.S.) ; - Che , pertanto , il reclamo in parola è da ritenersi inammissibile; - P.Q.M. D E L I B E R A - Dichiarare inammissibile il reclamo dell'A.S.Atletico Manduria e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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