COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A.S.NOBEL TRIGGIANO – INTER COPIAL PUTIGNANO del 6 gennaio 2002 (Reclamo dell’A.S.Nobel Triggiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 258,23 ,per la squalifica del calciatore FIORE FRANCESCO e per le inibizioni comminate ai sigg. MELE VITO e CARBONARA DOMENICO di cui alla delibera riportata sul Com . Uff.n. 23 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara:A.S.NOBEL TRIGGIANO - INTER COPIAL PUTIGNANO del 6 gennaio 2002 (Reclamo dell'A.S.Nobel Triggiano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 258,23 ,per la squalifica del calciatore FIORE FRANCESCO e per le inibizioni comminate ai sigg. MELE VITO e CARBONARA DOMENICO di cui alla delibera riportata sul Com . Uff.n. 23 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Udito il rappresentante della ricorrente;
- Sentito l'arbitro che, nel supplemento di referto , ha confermato che a colpirlo è stato , senza ombra di dubbio ,il calciatore FIORE FRANCESCO , il quale in presenza dell'Osservatore Arbitrale ammetteva poi di aver colpito l'arbitro;
- Che , tuttavia , può accedersi ad un ridimensionamento della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo , tenuto conto che la ginocchiata violenta non ha procurato all'arbitro conseguenze fisiche;
- Che inoltre, tenuto conto delle giustificazioni addotte dai dirigenti, sigg. MELE VITO e CARBONARA DOMENICO , che erano incaricati quale forza pubblica sostitutiva , anche per costoro è possibile ridurre le inibizioni loro inflitte;
- Che , invece, vanno confermati gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo;
- Tanto premesso
D E L I B E R A
- Ridurre al 31 dicembre 2005 la squalifica inflitta al calciatore FIORE FRANCESCO , nonché le inibizioni inflitte ai dirigenti , sig MELE VITO AL 30 giugno 2002 e al sig. CARBONARA DOMENICO al 30 settembre 2002;
- Confermare nel resto le impugnate decisioni;
- Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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