COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.TORREMAGGIORE CALCIO – G.S.TROIA del 20 gennaio 2002 (Reclamo dell’A.S.Torremaggiore Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SERRANO IVAN , squalificato per 5(cinque) giornate , GIORDANO ANTONIO e SOLDANO EMILIO , squalificati per 3 (tre) giornate , di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 25 in data 24 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 28 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.S.TORREMAGGIORE CALCIO - G.S.TROIA del 20 gennaio 2002 (Reclamo dell'A.S.Torremaggiore Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori SERRANO IVAN , squalificato per 5(cinque) giornate , GIORDANO ANTONIO e SOLDANO EMILIO , squalificati per 3 (tre) giornate , di cui alla delibera riportata sul Com . Uff. n. 25 in data 24 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
-Esaminati gli atti ufficiali;
-Letto il reclamo a margine citato;
-Udito il rappresentante della ricorrente;
-Considerato che la sanzione inflitta dal Primo Giudice è da ritenersi adeguata alle infrazioni commesse dai calciatori GIORDANO ANTONIO e SOLDANO EMILIO;
-Ritenuto che , per i fatti occorsi si può addivenire ad una lieve riduzione della sanzione inflitta al calciatore SERRANO IVAN;
-P.Q.M.
D E L I B E R A
-Ridurre a 4 (quattro) giornate la squalifica inflitta al calciatore SERRANO IVAN ,confermando nel resto l'impugnata decisione;
-Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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