COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo -Campionato Regionale Juniores Gara SAN SEVERO – REAL S.GIOVANNI del 13/ 2/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo -Campionato Regionale Juniores
Gara SAN SEVERO - REAL S.GIOVANNI del 13/ 2/ 2002
Esaminati gli atti ufficiali ;
rilevato che :
- al 40° minuto del secondo tempo, dopo l’espulsione di due calciatori, diversi calciatori delle due squadre iniziavano ad azzuffarsi in varie zone del terreno di gioco ;
- nello stesso frangente, due sostenitori del SAN SEVERO entravano sul terreno di gioco stesso attraverso il cancello di accesso lasciato aperto dai componenti del servizio d’ordine sostitutivo ;
- a seguito di tanto, raggiungevano alcuni giocatori del REAL SAN GIOVANNI, minacciandoli e spintonandoli ;
- durante tale episodio, vari giocatori delle due squadre continuavano ad azzuffarsi, sicché l’arbitro era costretto ad interrompere definitivamente l’incontro ;
Tanto rilevato, visti ed applicati gli artt. 12 e 13 del C.G.S.
DELIBERA
1) di comminare a carico di entrambe le Società la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 - 0 ;
2) di comminare a carico della società SAN SEVERO l’ammenda di €. 300, con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di episodi analoghi.