COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara : C.S. LEVANTE MOLFETTA – G. S. R. CASTRIOTTA MANFREDONIA del 27 gennaio 2002 (Reclamo del C. S. Levante Molfetta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore , sig. GIANCASPRO IGNAZIO , inibito fino al 27 marzo 2003 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 26 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara : C.S. LEVANTE MOLFETTA - G. S. R. CASTRIOTTA MANFREDONIA del 27 gennaio 2002 (Reclamo del C. S. Levante Molfetta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell'allenatore , sig. GIANCASPRO IGNAZIO , inibito fino al 27 marzo 2003 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 26 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Rilevato che il reclamo è stato sottoscritto da persona non autorizzata ,perché dalla documentazione presentata dalla Società all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza risultano delegati i sigg. ANZELMO NICOLA e RAGNO PASQUALE;
- Che , pertanto , il reclamo è inammissibile in quanto è stato sottoscritto dal sig. ALTAMURA GIUSEPPE;
-P.Q.M
D E L I B E R A
- Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società C.S. Levante Molfetta e , per l'effetto , addebitare la relativa tassa sul conto della stessa
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