COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G.S. PAPA CAPASA – U.S.JUVENTINA LECCE del 27 gennaio 2002 (Reclamo dell’U. S. Juventina Lecce avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 26 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del sig. De Rinaldis Gianluca , tesserato con il G.S. Papa Capasa.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: G.S. PAPA CAPASA - U.S.JUVENTINA LECCE del 27 gennaio 2002 (Reclamo dell'U. S. Juventina Lecce avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 26 in data 31 gennaio 2002 del Comitato Regionale Puglia per la posizione irregolare del sig. De Rinaldis Gianluca , tesserato con il G.S. Papa Capasa. - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Rilevato che il sig. De Rinaldis Gianluca , utilizzato dal G.S.Papa Capasa in qualità di assistente dell'arbitro durante la gara in epigrafe , risulta inibito sino al 18 febbraio 2002 come da Com Uff n. 21 del 20 dicembre 2001; - Visto ed applicato l'art 12 comma 5 lett b) C.G.S.; - P.Q.M. D E L I B E R A - Accogliere il reclamo in epigrafe citato infliggendo al G.S. Papa Capasa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 a favore dell'U.S. Juventina Lecce; - Non addebitare la relativa tassa stante l'accoglimento del reclamo.
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