COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: U.S.LORENZO MARIANO SCORRANO – PRO NEVIANO del 6 gennaio 2002 (Reclamo dell’ U. S. Lorenzo Mariano Scorrano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 258 e per le inibizioni inflitte ai sigg. PRESICCE LUIGI e D’ELIA COSIMO(10 gennaio 2007) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 22 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Provinciale di Lecce)

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: U.S.LORENZO MARIANO SCORRANO - PRO NEVIANO del 6 gennaio 2002 (Reclamo dell' U. S. Lorenzo Mariano Scorrano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l'ammenda di euro 258 e per le inibizioni inflitte ai sigg. PRESICCE LUIGI e D'ELIA COSIMO(10 gennaio 2007) di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 22 in data 10 gennaio 2002 del Comitato Provinciale di Lecce) - Esaminati gli atti ufficiali; - Letto il reclamo a margine citato; - Letto il supplemento di referto dell'arbitro con il quale lo stesso ha precisato di aver ritirato la querela nei confronti dei dirigenti , sigg. PRESICCE LUIGI e D'ELIA COSIMO ,perché non aveva richiesto l'autorizzazione ai competenti organi per adire le vie legali; - Che ha confermato ,senza ombra di dubbio , che a colpirlo negli spogliatoi sono stati i suddetti dirigenti da lui riconosciuti perché identificati prima della gara; - Che equa appare l'ammenda inflitta dal Primo Giudice, che si riferisce alla responsabilità oggettiva dell' U. S. Lorenzo Mariano Scorrano sia per l'aggressione subita dall'arbitro e sia per la mancata idonea chiusura dello spogliatoio dello stesso(anche se la gara è sta disputata su un campo diverso da quello di appartenenza della Società); - Che si può addivenire ad una lieve riduzione dell'inibizione inflitta ai due dirigenti stante la mancata presentazione del certificato medico attestante i danni fisici subiti dall'arbitro; Tanto premesso D E L I B E R A - Ridurre al 31 marzo 2006 l'inibizione inflitte ai dirigenti sigg. PRESICCE LUIGI e D'ELIA COSIMO, confermando nel resto l'impugnata decisione; - Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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