COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: ATLETICO TRANI – PRO MOLFETTA CALCIO del 10 febbraio 2002(Reclamo della Società Pro Molfetta Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DEL VESCOVO MAURO(capitano), squalificato per 3(tre) gare di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 28 in data 14 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 30 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: ATLETICO TRANI - PRO MOLFETTA CALCIO del 10 febbraio 2002(Reclamo della Società Pro Molfetta Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DEL VESCOVO MAURO(capitano), squalificato per 3(tre) gare di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 28 in data 14 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- Letto il reclamo a margine citato;
- Accertato dal referto arbitrale che al 27° del secondo tempo è stato espulso il calciatore DEL VESCOVO MAURO (capitano) e che al 35° del secondo tempo è stato espulso anche il vice-capitano della stessa squadra , BISCEGLIE GIOACCHINO, per cui il calciatore DEL VESCOVO non può ritenersi responsabile di quanto avvenuto a fine gara e che, pertanto ,vanno eliminate le ulteriori due giornate di squalifica inflitte dal Primo Giudice a norma dell'art. 2 comma 2 C.G.S.;
- Considerato, inoltre , che il DEL VESCOVO era stato ammonito durante la gara prima di essere espulso e che figura fra i calciatori ammoniti;
- Pertanto questa Commissione Disciplinare ,avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 32 comma 3 C.G.S., ritiene di poter eliminare l'ammonizione inflitta dal Primo Giudice, aggravando però la squalifica di un'ulteriore giornata;
- P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridurre complessivamente a 2(due)giornate la squalifica inferta al calciatore DEL VESCOVO MAURO eliminando l'ammonizione;
- Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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