COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.C. BITETTO – CALCIO GIOIA del 10 febbraio 2002 (Reclamo dell’A.C.Bitetto in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SORANNO PAOLO , squalificato fino al 12 febbraio 2007 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 28 in data 14 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia ).
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 7/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LND-CRPUGLIA.ORG
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A.C. BITETTO - CALCIO GIOIA del 10 febbraio 2002 (Reclamo dell'A.C.Bitetto in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SORANNO PAOLO , squalificato fino al 12 febbraio 2007 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 28 in data 14 febbraio 2002 del Comitato Regionale Puglia ).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Udito il rappresentante della ricorrente;
Letto il supplemento di rapporto reso dall'arbitro;
Considerato che l'arbitro, a seguito dello schiaffo subito , non ha ritenuto di dover chiedere l'intervento del medico che era presente in panchina e che ha portato tranquillamente a termine la gara;
Ritenuto, pertanto, che per il lieve danno subito dal direttore di gara , è possibile addivenire alla riduzione della squalifica inferta dal Primo Giudice al calciatore Soranno Paolo;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre la squalifica inflitta al calciatore SORANNO PAOLO dell' A. C. Bitetto al 31 ottobre 2004;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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