COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 32 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 24/02/2002 NUOVA GIOVENTU MESAGNE – ATLETICO CARBONARA

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 32 del 14/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 24/02/2002 NUOVA GIOVENTU MESAGNE - ATLETICO CARBONARA Il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali; rilevato che con preavviso telegrafico seguito da tempestivo reclamo la Società Atletico Carbonara chiedeva l'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 2 in danno della Nuova Gioventù Mesagne poiché non avrebbe potuto schierare il calciatore di riserva Picone Francesco, aggredito alla fine del primo tempo dal tesserato del Mesagne Saponaro Antonio; - che tale episodio risulta menzionato nel referto arbitrale e sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica del calciatore Saponaro Antonio per cinque giornate; - che con supplemento reso in data 12/3/2002, il direttore di gara ha dichiarato di aver considerato finito il primo tempo (dopo il decorso del tempo di recupero concesso) allorquando ha fischiato tre volte per errore e di aver comunicato tale circostanza ai due capitani negli spogliatoi; - che l'arbitro ha altresì dichiarato di non aver mai affermato che la gara sarebbe continuata pro-forma, di non aver ricevuto indicazioni in tal senso dall'osservatore arbitrale, ed ha sottolineato che il secondo tempo é stato giocato con reale tensione agonistica avendo, tra l'altro , dovuto provvedere ad ammonire diversi calciatori; - che, pertanto, appaiono destituite di fondamento le tesi sostenute dalla ricorrente; - che per giurisprudenza costante le conseguenze di uno scontro fisico tra due calciatori non consentono di invocare la responsabilità oggettiva della società di appartenenza di uno di essi al fine di modificare il risultato della gara (peraltro il Picone al momento del fatto era schierato in panchina); tanto premesso DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Carbonara; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore della N.G.Mesagne; 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della Società Atletico Carbonara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it