COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 17/03/2002 ATLETICO NARDO – SAN DONATO

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 34 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARA DEL 17/03/2002 ATLETICO NARDO - SAN DONATO Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la Soc. A. S. San Donato con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, adiva questo G.S. avverso il risultato della gara in oggetto; la reclamante imputava la violazione della normativa relativa alla presenza di calciatori Juniores a carico della Soc. Atletico Nardo', assumendo che nella distinta di gara erano presenti due soli calciatori Juniores al posto dei tre normativamente previsti; concludeva la reclamante chiedendo l'attribuzione della vittoria a tavolino in proprio favore; tanto premesso osserva questo G.S. che il reclamo così proposto non é meritevole di accoglimento in quanto non trova conferma negli atti ufficiali. Infatti dalla distinta di gara della Soc. A.S Atletico Nardo' si evince chiaramente che in campo vi era anche il calciatore Manieri Antonio (n.2) nato il 04/09/1982. Pertanto l'A.S. Atletico Nardo' risulta aver applicato correttamente le disposizioni dettate in subjecta materia. P.Q.M. DELIBERA 1) di rigettare il reclamo proposto dalla Soc. A.S. San Donato addebitando la relativa tassa sul conto della istante; 2) di confermare il risultato di 3 - 2 in favore della Atletico Nardo ' cosi' come conseguito sul campo.
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