COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/4/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO AMATORI – COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara : CALCIO AMATORI MELENDUGNO – AMATORI UGGIANO del 16 marzo 2002 (Reclamo della Società Calcio Amatori Melendugno in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MONTINARO GERARDO ,squalificato fino al 21 marzo 2007 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 32 in data 21 marzo 2002 del Comitato Provinciale di Lecce – Campionato Amatori)
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 35 del 4/4/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO AMATORI - COMITATO PROVINCIALE di LECCE
Gara : CALCIO AMATORI MELENDUGNO - AMATORI UGGIANO del 16 marzo 2002 (Reclamo della Società Calcio Amatori Melendugno in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MONTINARO GERARDO ,squalificato fino al 21 marzo 2007 , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff.n. 32 in data 21 marzo 2002 del Comitato Provinciale di Lecce - Campionato Amatori)
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che il calciatore MONTINARO GERARDO ha commesso nei confronti dell'arbitro una serie di comportamenti non regolamentari , tra i quali quello di avere strappato con violenza il fischietto dalla bocca del direttore di gara ,procurandogli una ferita al labbro superiore , nonché di aver scagliato il medesimo fischietto in direzione del suddetto arbitro colpendolo alla nuca ;
Purtuttavia, rilevato che l'arbitro non ha subito gravi danni fisici , tanto che ha potuto portare a termine regolarmente la gara ,si ritiene di poter ridimensionare la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre al 31 dicembre 2005 la squalifica inflitta al calciatore Montinari Gerardo della Società Calcio Amatori Melendugno;
Non addebitare la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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