COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione Gara POGGIARDO – CAROVIGNO CALCIO del 3/ 3/ 2002
COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione
Gara POGGIARDO - CAROVIGNO CALCIO del 3/ 3/ 2002
IL GIUDICE SPORTIVO
Letto gli atti ufficiali;
Rilevato che la società U.S. Poggiardo con preannuncio telegrafico seguito da reclamo contestava la regolarità della gara e chiedeva l'applicazione in danno della Pol. Carovigno della sanzione sportiva della perdita della gara per presunti atteggiamenti violenti posti in essere da tesserati della citata società;
che nell'ambito del ricorso la reclamante dichiarava che i fatti contestati si erano verificati prima dell'arrivo dell'arbitro presso l'impianto sportivo;
che pertanto nulla di quanto riferito ha trovato riscontro nel referto arbitrale nè tanto meno è emerso da atti ufficiali diversi poichè non sono pervenuti supplementi nè dalla procura federale nè dal commissario di campo in quanto non designato per tale gara;
che i mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice sportivo sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 31 del Codice Giustizia Sportiva per cui i documenti allegati al ricorso e le prove testimoniali non possono trovare ingresso dinanzi al giudice di primo grado;
che emerge inoltre dal rapporto di un assistente dell'arbitro che tifosi del Poggiardo lo colpivano con due pietre senza conseguenze e lo raggiungevano con ripetuti sputi sulla faccia e sul corpo;
tanto premesso
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dall'U.S. POGGIARDO;
2) per l'effetto confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 2 in favore dell'A.S. CAROVIGNO;
3) di comminare all'U.S. POGGIARDO l'ammenda di euro 258 per il comportamento tenuto dai propri sostenitori;
4) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.